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Sez. 2, Sentenza n. 3 del 02/01/1997 (Rv. 501543 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE | Nozione - Differenza dalle obbligazioni con facoltà alternativa - Obbligazioni alternative o con facoltà alternativa aventi ad oggetto prestazioni continuative e periodiche - Soggetto avente la facoltà di scelta - Potere di mutare per il futuro l'opzione originaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501543-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE

Nelle obbligazioni con prestazioni alternative o con facoltà alternativa (caratterizzate, le prime, dalla deduzione nel vincolo obbligatorio di più prestazioni poste sul piano di parità, e le seconde da più prestazioni poste in subordinazione tra loro, in modo che il debitore può liberarsi eseguendo la prestazione secondaria solo se rispetto ad essa sia stata esercitata, dal soggetto a cui è rimessa, la facoltà di scelta), aventi ad oggetto prestazioni continuate o periodiche, la volontà negoziale può legittimamente riconoscere, al soggetto cui sia rimessa la facoltà di scelta, il potere di operare in futuro l'opzione inizialmente operata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)