Sez. 2, Sentenza n. 12576 del 06/12/1995 (Rv. 494969 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE | Nozione - Obbligazione dovuta solo in caso di sopravvenuta impossibilità di quella dedotta in via principale - Obbligazione alternativa - Configurabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE
L'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)