Sez. L, Sentenza n. 3381 del 16/02/2006 (Rv. 590043 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione, presso l'AGO, tra un primo periodo lavorativo di iscrizione all'INPS e periodo di iscrizione al Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto - Disciplina applicabile - Retribuzione pensionabile - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni pensionistiche diverse, la ricongiunzione presso l'AGO, tra un primo periodo lavorativo di iscrizione all'AGO e un successivo periodo di iscrizione al Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto va effettuata, "ratione temporis", alla stregua della legge n. 29 del 1979, tenuto conto della diversità di disciplina della retribuzione contributiva e della retribuzione pensionabile vigente per il Fondo (artt. 5 e 17 legge n. 29 citata) e presso l'AGO (tendenzialmente onnicomprensiva). È vero che, a seguito della ricongiunzione, si applicano, ex art. 7 della legge n. 29 del 1979, le norme vigenti per la gestione "accentratrice", nella specie l'AGO, ma ciò vale per le disposizioni che stabiliscono il diritto a pensione (età, anzianità contributiva, ecc.), e per quelle che ne determinano la misura (il calcolo effettuata sulla media delle ultime retribuzioni), come statuito dalla legge fondamentale dell'AGO (legge n. 287 del 1982), prima delle modifiche apportate con la legge di riforma n. 335 del 1995. Quest'ultima disposizione fa riferimento proprio alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi, atteso che l'art. 3, comma 8 dispone che la pensione di anzianità e di vecchiaia è costituita "dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro...risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione". Conseguentemente, se (come nella specie) le ultime settimane di contribuzione non comprendono l'intera retribuzione percepita, ma solo alcune voci, la pensione spettante, proprio applicando le norme dell'AGO, deve essere calcolata esclusivamente su di esse, atteso che il richiamo alle disposizioni delle gestioni accentratrici non può valere ad aumentare "ex post", e senza alcun costo per l'interessato, l'imponibile contributivo, ossia le voci retributive da sottoporre a contribuzione, sulle quali va determinata la retribuzione pensionabile.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)