Sez. L, Sentenza n. 14570 del 12/07/2005 (Rv. 582240 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Totalizzazione dei contributi versati a gestioni diverse, ex art. 71 legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Applicabilità ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia o di invalidità in capo al lavoratore - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
La totalizzazione dei periodi assicurativi prevista - a seguito e sulle indicazioni di Corte costituzionale n. 61 del 1999 - dall'art. 71 della legge n. 388 del 2000, ha lo scopo di consentire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso diverse gestioni ed insufficienti, di per sé, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Ne consegue che il detto cumulo non è impedito dal raggiungimento del solo requisito contributivo minimo per l'acquisizione, all'atto del compimento dell'età prevista, del diritto alla pensione di vecchiaia, risultando comunque non ancora maturato il diritto a pensione in una qualsiasi forma pensionistica obbligatoria. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto alla totalizzazione, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di inabilità, dei contributi della gestione A.G.O. e di quelli della gestione speciale di cui all'art. 2 comma 26, della legge n. 335 del 1995, ad un lavoratore che, nel momento in cui era divenuto inabile, pur avendo una anzianità contributiva nell'A.G.O. di 25 anni, non aveva comunque maturato il diritto alla pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)