Sez. L, Sentenza n. 16645 del 05/11/2003 (Rv. 567929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Totalizzazione dei contributi versati a gestioni diverse, ex art. 71 legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Applicabilità ai fini del conseguimento della pensione di anzianità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Il sistema della totalizzazione dei contributi versati a gestioni previdenziali diverse, introdotto dall'art. 71 della legge n. 388 del 2000 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, presuppone che, in mancanza di tale totalizzazione, l'assicurato non consegua alcun trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni in cui ebbe a versare la contribuzione nel corso della sua vita lavorativa ed è applicabile, nel concorso di tali presupposti, esclusivamente ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, e non anche per ottenere la pensione di anzianità.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)