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Sez. L, Sentenza n. 6070 del 16/10/1986 (Rv. 448395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - REDAZIONE PERIFERICA DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA - UNITÀ PRODUTTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - REDAZIONE PERIFERICA DI UN'IMPRESA GIORNALISTICA - UNITÀ PRODUTTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Costituisce unità produttiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 35 dello statuto dei lavoratori quell'articolazione aziendale che abbia un'autonoma funzionalità ed una propria organizzazione produttiva; tale può essere anche la redazione periferica di un'impresa giornalistica purché goda di autonomia (elemento questo da valutarsi con apprezzamento di fatto, devoluto al giudice del merito) dei compiti e delle funzioni demandati alla stessa. (V 3101/84, mass n 435140; (V 6126/81, mass n 416923).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)