Sez. L, Sentenza n. 6126 del 18/11/1981 (Rv. 416923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ART. 35 DELLO STATUTO - ISPETTORE ALLE VENDITE CON DIRETTIVE E RETRIBUZIONE PROVENIENTI DALLA SEDE CENTRALE DELL'IMPRESA - OCCUPAZIONE NELLA FILIALE SOGGETTA AL CONTROLLO E COSTITUENTE SEDE DELLO UFFICIO DI TALE ISPETTORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - ART. 35 DELLO STATUTO - ISPETTORE ALLE VENDITE CON DIRETTIVE E RETRIBUZIONE PROVENIENTI DALLA SEDE CENTRALE DELL'IMPRESA - OCCUPAZIONE NELLA FILIALE SOGGETTA AL CONTROLLO E COSTITUENTE SEDE DELLO UFFICIO DI TALE ISPETTORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve considerarsi occupato presso una determinata unità produttiva della impresa il dipendente che, pur non espletando la propria attività lavorativa nel limitato ambito topografico di detta unità, a questa faccia tuttavia capo, concorrendo al raggiungimento del risultato produttivo affidatole e restando soggetto ai controlli e alle direttive della stessa. Pertanto, l'ispettore alle vendite, che riceva direttive e retribuzione dalla Sede centrale dell'impresa, non può ritenersi addetto alla filiale nella quale è incaricato di svolgere la sua attività di controllo, ancorché in tale filiale egli abbia anche l'ufficio. (V 5861/80, mass n 409675; (V 3922/80, mass n 407810).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)