Sez. 4, Sentenza n. 1031 del 05/04/1989 Ud. (dep. 29/01/1990) Rv. 183140 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SINGOLO POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CANTIERE NEL COMPLESSO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - TUTELA DEGLI ADDETTI E DEI TERZI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SINGOLO POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - CANTIERE NEL COMPLESSO - RAVVISABILITÀ - RAGIONE - TUTELA DEGLI ADDETTI E DEI TERZI - FATTISPECIE.*
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro impongono determinate cautele in funzione del cantiere nel suo complesso e non delle specifiche mansioni di ogni singolo lavoratore, rientrando nell'id quod plerumque accidit la circostanza che i dipendenti (sia pure per imprudenza o negligenza) si muovano nell'ambito di esso, anche al di fuori del posto predeterminato ed in maniera occasionale, e che estranei vengano a trovarsi in situazioni di pericolo causate dalla mancata adozione dei presidi previsti dalla legge. (fattispecie di operaio il quale, spostandosi dal posto assegnatoli nell'ambito del cantiere, incorse in infortunio a causa della mancata realizzazione di presidio ad un impalcato sul quale trovavasi a passare). (Conf mass n 161492, (e rifmp: per imprudenza del lavoratore); (Conf mass n 171380; (Conf mass n 143694, e rifmp (per i terzi).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)