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Sez. 4, Sentenza n. 10303 del 07/10/1983 Ud. (dep. 01/12/1983) Rv. 161492 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - FINALITÀ DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, A CAUSA DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161492-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - FINALITÀ DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, A CAUSA DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*

Le misure di prevenzione degli infortuni devono essere adottate anche per far fronte all'imprudenza ed alla imprevidenza degli stessi lavoratori ed anche contro la loro volontà; esse infatti hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica dei lavoratori, la cui incolumità deve sempre essere protetta con le cautele previste dalla legge e con ogni altra dettata dalla comune prudenza e diligenza; la responsabilità dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti può essere esclusa soltanto se il lavoratore pone in essere una condotta anormale, inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si concreti nella inosservanza da parte sua, di precise Disposizioni antinfortunistiche e degli ordini particolari ricevuti ovvero abbia eseguito il lavoro in modo difforme da quello prescritto. (Conf mass n 149948).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 6, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)