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Sez. 5, Sentenza n. 26189 del 03/06/2010 Ud. (dep. 08/07/2010) Rv. 247903 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - MONETE E CARTE DI PUBBLICO CREDITO | Spendita di monete previo concerto con intermediari di colui che ha eseguito la falsificazione, ai sensi dell'art. 453, comma terzo, cod. pen. - Falsificatori rimasti ignoti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247903-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - MONETE E CARTE DI PUBBLICO CREDITO

Ai fini della configurazione del delitto di spendita di monete falsificate, nella specie buoni del Tesoro, (art. 453, comma terzo, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione della quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453 com. 3, Cod. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)