Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 18/05/2000 Cc. (dep. 12/06/2000) Rv. 216371 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Possibilità di prosciogliere nel merito - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
In tema di sentenza predibattimentale, non è consentito al giudice emettere pronuncia che comporti proscioglimento (e quindi valutazione) nel merito, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio, che si realizza solo nella sede dibattimentale. Prima dell'apertura del dibattimento, pertanto, il giudice, sentite le parti, può emettere solo sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale. (Fattispecie in tema di falso materiale in certificazione amministrativa, nella quale il Pretore aveva assolto gli imputati, ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen., prima dell'apertura del dibattimento, sostenendo la riconoscibile grossolanità del falso. La Cassazione, su ricorso del PG, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha annullato, con rinvio, la sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)