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Sez. L, Sentenza n. 9040 del 22/08/1991 (Rv. 473613 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora | Lettera raccomandata indirizzata per una società al suo legale rappresentante nel domicilio di quest'ultimo - Idoneità.
Stato
decisa il 1991-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473613-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora

La lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante, e sia a questo indirizzata, è idonea ad interrompere la prescrizione (nella specie, del termine per l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ex art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124) ancorché inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l'osservanza delle regole previste dall'art. 145 cod. proc. civ., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)