diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12264 del 25/05/2007 (Rv. 598279 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Costituzione in mora - Società - Lettera raccomandata al legale rappresentante - Idoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598279-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorchè inviata al domicilio di quest'ultimo anzichè alla sede della società: poichè, infatti, l'interruzione della prescrizione è disciplinata dall'art. 28, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiama le norme del codice civile, non si richiede, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l'osservanza delle regole dettate dall'art. 145 cod. proc. civ., dovendosi ritenere che la società destinataria sia venuta a conoscenza dell'atto tramite la persona del suo rappresentante.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)