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Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Crediti verso la curatela fallimentare - Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria - Necessità - Accertamento successivo del credito – Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto di affidamento con mandato all'incasso per anticipi su crediti intercorso tra la banca ed il cliente successivamente fallito.
Stato
decisa il 2021-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663619-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito

anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento.

Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)