Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Crediti verso la curatela fallimentare - Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria - Necessità - Accertamento successivo del credito – Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto di affidamento con mandato all'incasso per anticipi su crediti intercorso tra la banca ed il cliente successivamente fallito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito
anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)