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Sez. 1, Ordinanza n. 35305 del 18/12/2023 (Rv. 669665 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Commissario straordinario - Compensazione del credito maturato dalla società anteriormente alla procedura - Estinzione del credito prededucibile nei confronti della procedura - Configurabilità.
Stato
decisa il 2023-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669665-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all'apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell'amministrazione straordinaria per l'effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l'apertura della procedura.

Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)