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Sez. 3, Sentenza n. 21784 del 27/10/2015 (Rv. 637553 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Crediti verso la curatela fallimentare - Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria - Necessità - Accertamento successivo del credito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637553-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallimento divenga liquido e esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)