Sez. 2, Sentenza n. 913 del 09/02/1979 (Rv. 397070 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE EX ART 82 DEL DPR N 597 DEL 1973 - DETERMINAZIONE SECONDO GLI ATTI - NECESSITA - MANCANZA DI ELEMENTI PER LA STIMA - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA-CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE EX ART 82 DEL DPR N 597 DEL 1973 - DETERMINAZIONE SECONDO GLI ATTI - NECESSITA - MANCANZA DI ELEMENTI PER LA STIMA - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITA-CONSEGUENZE.*
A seguito dell'entrata in vigore del DPR 29 settembre 1973 n 597, con cui e stata eliminata (art 82) ogni Forma di imposizione diretta di carattere reale, il valore delle cause relative a beni immobili va determinato secondo quanto risulta dagli Atti e, se questi non offrono elementi per la stima, la causa va ritenuta di valore indeterminabile e, quindi, di Competenza del tribunale, a norma dell'art 9 cod proc civ. (Conf 5470/77, mass n 389122).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)