Sez. 2, Sentenza n. 5470 del 15/12/1977 (Rv. 389122 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INAMMISSIBILITA A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI - CONSEGUENZA - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ULTIMA PARTE DELL'ART 15 COD PROC CIV - RILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INAMMISSIBILITA A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI - CONSEGUENZA - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ULTIMA PARTE DELL'ART 15 COD PROC CIV - RILEVANZA.*
Nella Determinazione della Competenza per valore nelle cause relative a beni immobili, essendo venuto meno il criterio del riferimento al tributo diretto verso lo stato a seguito della abolizione delle imposte reali e della loro sostituzione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art 82 del DPR 29 settembre 1973, n 597), assume Rilevanza autonoma il criterio sussidiario previsto dall'ultima parte dell'art 15 cod proc civ: conseguentemente, il giudice determina il valore della causa secondo quanto risulta dagli Atti e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)