Sez. 2, Sentenza n. 849 del 31/01/1983 (Rv. 425604 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - DA PARTE DEL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA PER UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CHIAMATA DEL TERZO - POTERE DEL DIFENSORE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - DA PARTE DEL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA PER UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CHIAMATA DEL TERZO - POTERE DEL DIFENSORE - LIMITI.*
Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo così nel processo una nuova controversia, in quanto i suoi poteri non possono estendersi, ai sensi dell'art. 84 cod. proc. civ., oltre l'ambito della lite per cui è stato dato il mandato, in forza del quale, pertanto, è ammissibile la chiamata del terzo solo se indispensabile per la definizione del rapporto litigioso originario (integrazione del contraddittorio, esigenze difensive, ecc.). (V 1695/81, mass n 412365; (V 5650/80, mass n 409947; (V 4822/79, mass n 401439).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)