Sez. L, Sentenza n. 5158 del 10/09/1988 (Rv. 459902 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLGIBILE IN REGIME SIA AUTONOMO SIA SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLGIBILE IN REGIME SIA AUTONOMO SIA SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERI.*
Al fine della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, nel caso di attività lavorativa tale - come quella del medico a favore di una casa di cura - da poter essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, la Rilevanza del nomen iuris adottato dalle parti, che abbiano definito il loro rapporto come di lavoro autonomo, può essere esclusa solo se il rapporto stesso, per le modalità di suo svolgimento, quali previste al momento della stipulazione del contratto e comunque risultanti dalla sua concreta attuazione, presenti i caratteri della subordinazione, della quale, nel rapporto professionale anzidetto, sono indici l'inserimento del medico nella struttura della clinica, per il conseguimento dei suoi fini, con vincolo gerarchico, Obbligo di orario e retribuzione pressoché fissa, nonché la Mancanza di assunzione di rischio da parte del professionista e l'uso di attrezzature di proprietà della casa di cura. (V 874/88, mass n 457259; (V 6284/87, mass n 454563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)