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Sez. 3, Sentenza n. 3358 del 11/02/2009 (Rv. 606935 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Documenti contenenti dati personali - Produzione in giudizio senza il consenso del titolare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606935-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza. La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va tuttavia esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 9, lettere a) e d) della legge n. 675 del 1996, sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un avvocato per effetto della cessazione del rapporto professionale con un cliente, aveva ritenuto legittima la produzione di una lettera dello stesso attore indirizzata a terzi, da cui risultava che i motivi della rinuncia all'incarico erano diversi da quelli dedotti in giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 9, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 12, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 18, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)