Sez. 1, Sentenza n. 12285 del 15/05/2008 (Rv. 603948 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento dei dati personali - Soggetti pubblici - Utilizzo solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali - Necessità - Limiti - Utilizzabilità al fine della difesa in giudizio dell'ente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
In tema di trattamento dei dati personali, la disciplina specifica (applicabile nella specie "ratione temporis") dettata dagli artt. 20, lett. g), e 27 della legge n. 675 del 1996 per la comunicazione e la diffusione di essi da parte di privati ed enti pubblici nello svolgimento di attività istituzionali, non preclude che a tali soggetti sia applicabile l'art.12, lett. h), della legge cit., il quale esclude la necessità del consenso dell'interessato allorché si tratti di difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, trattandosi di tutela di un diritto costituzionalmente garantito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, con cui era stata esclusa l'illegittimità del comportamento di un Comune che, in un giudizio promosso nei suoi confronti dal coniuge del ricorrente, aveva prodotto il certificato di matrimonio di quest'ultimo ed un certificato di servizio da cui risultava che egli era dipendente del medesimo Comune).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 12, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)