Sez. L, Sentenza n. 311 del 13/01/1994 (Rv. 484990 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Regime anteriore alla legge n. 353 del 1993 - "Ius superveniens" in tema di competenza - Controversia concernente un rapporto di agenzia - Sopravvenienza in corso di causa della legge n. 128 del 1992 - Applicabilità della nuova disciplina - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere
Lo "jus superveniens" in tema di competenza si applica - nel regime anteriore all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. dettato dalla legge n. 353 del 1993 - anche nei giudizi pendenti, ma il rilievo dell'eventuale incompetenza, che consegua a tale applicazione, è consentito soltanto nei limiti delle preclusioni all'uopo stabilite dalla disciplina processuale propria di tali giudizi. Pertanto, sopravvenuta in corso di causa concernente un rapporto di agenzia la legge n. 128 del 1992, che fissa nuovi criteri di determinazione della competenza territoriale per le controversie di tale oggetto, il rilievo di ufficio dell'incompetenza per territorio del giudice originariamente adito, quand'anche conseguente all'applicazione della novellata disciplina, non è tuttavia possibile oltre i limiti posti al riguardo dall'art. 428 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)