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Sez. L, Sentenza n. 6813 del 11/12/1982 (Rv. 424441 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ACCERTAMENTI ESEGUITI IN SEDE AMMINISTRATIVA DALL'ENTE PREVIDENZIALE - RILEVANZA PROBATORIA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI ACCERTAMENTO EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.*
Stato
decisa il 1982-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424441-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - ACCERTAMENTI ESEGUITI IN SEDE AMMINISTRATIVA DALL'ENTE PREVIDENZIALE - RILEVANZA PROBATORIA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI ACCERTAMENTO EX ART. 149 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.*

In tema di pensione d'Invalidità, l'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziario, se vale ad escludere che quest'ultimo possa subire preclusioni per effetto di Atti o provvedimenti posti in essere nel corso del primo, non vale invece a far ritenere irrilevanti, sotto il profilo probatorio, gli accertamenti eseguiti in Sede amministrativa dall'ente previdenziale, i quali perciò debbono essere adeguatamente valutati dal giudice insieme a tutti gli altri elementi probatori ritualmente acquisiti. Consegue, in particolare, che il giudice del merito, nell'accertare, ai sensi dell'art. 149 (nuovo testo) disp. Att. Cod. proc. civ., la situazione patologica dell'assicurato al momento della decisione, non può trascurare il riconoscimento, effettuato da parte dell'i.N.P.S. nel corso del giudizio e fondato sulle risultanze di accertamenti sanitari, che l'assicurato ha superato la soglia d'Invalidità pensionabile in un momento successivo a quello della presentazione della domanda in Sede amministrativa. (V 32/81, mass n 410419; (V 3321/80, mass n 407125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 149, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)