Sez. 1, Sentenza n. 15221 del 05/07/2007 (Rv. 600335 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione dell'opera - Lavori extracontrattuali secondo l'art. 103 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 - Ammissione in contabilità - Condizioni - Indifferibilità e indispensabilità dei lavori - Contabilizzazione e pronuncia del collaudatore - Idoneità - Esclusione - Definitiva approvazione da parte dell' amministrazione appaltante - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI
L' art. 103 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile "ratione temporis", nel consentire al collaudatore di ammettere in contabilità lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, subordina l'ammissione al riconoscimento da parte del collaudatore della loro indispensabilità per l'esecuzione dell'opera ed alla circostanza che l'importo totale della stessa, compresi i lavori non autorizzati, resti entro i limiti delle spese approvate. Inoltre la norma, nel prevedere che, anche in tal caso, il diritto al compenso consegue non alla sola menzione nel certificato di collaudo, ma alla definitiva approvazione da parte dell' amministrazione appaltante, implicitamente ravvisa la non decisività del verbale contenente l'indicazione dei lavori in oggetto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 103, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)