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Sez. 1, Sentenza n. 5172 del 26/05/1994 (Rv. 486790 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione dell'opera - Addizioni e variazioni | Lavori appaltati da un comune - Variazioni riassunte in una perizia di variante - Approvazione in via di urgenza dalla giunta comunale - Mancanza dell'ordine scritto del direttore dei lavori - Sanatoria - Compenso per le opere eseguite - Diritto - Sussistenza - Delibera della giunta - Mancata ratifica da parte del nuovo consiglio comunale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486790-01

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione dell'opera - Addizioni e variazioni

In caso di variazioni ai lavori appaltati da un comune non disposte con ordine scritto da parte del direttore dei lavori (come prescritto dall'art. 342 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dall'art. 13 del capitolato generale di appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), ma riassunte in una perizia di variante, l'approvazione della perizia da parte della giunta comunale che agisca in via di urgenza con i poteri del consiglio comunale (nella specie, sciolto ed in attesa di rinnovo) sana l'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto e comporta il riconoscimento del diritto dell'appaltatore a ricevere il compenso per le opere eseguite, anche se il nuovo consiglio comunale non ratifichi la delibera della giunta, atteso che, ai sensi dell'art. 140 del T.U. sulla legge comunale e provinciale, di cui al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, la mancata ratifica, da parte del consiglio comunale, della delibera assunta della giunta comunale in via d'urgenza non può elidere gli effetti prodotti "medio tempore" dal provvedimento della giunta.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 342, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)