Sez. 1, Sentenza n. 5278 del 07/03/2007 (Rv. 595168 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Lavori aggiuntivi disposti con ordine diretto dal direttore dei lavori - Obbligo di pagamento dell'amministrazione - Esclusione - Limiti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI
Sulla base della disciplina (applicabile "ratione temporis") di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, recante l'approvazione del capitolato generale d'appalto delle opere di competenza del ministero dei lavori pubblici ed ispirata alla necessità di conseguire certezza che le variazioni ai lavori originariamente commessi in appalto siano riconducibili alla effettiva volontà del committente e non invece alla autonoma iniziativa dell'appaltatore, il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica solo quando l'Amministrazione abbia disposto addizioni o variazioni nei limiti di legge, ovvero quando le addizioni o variazioni introdotte unilateralmente dall'appaltatore e non preventivamente autorizzate dall'amministrazione siano indispensabili all'esecuzione dell'opera e siano state riconosciute meritevoli di collaudazione e sempre che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori extracontrattuali, rientri nei limiti delle spese approvate. Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l'eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell'Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della (preventiva) specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge.
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 13, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)