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Sez. 1, Sentenza n. 6316 del 26/10/1983 (Rv. 431062 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RICHIESTA E CONSEGUIMENTO DALLA CONTROPARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE DEL CREDITO RICONOSCIUTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431062-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RICHIESTA E CONSEGUIMENTO DALLA CONTROPARTE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE DEL CREDITO RICONOSCIUTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ACQUIESCENZA TACITA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale abbia preteso, anche mediante ricorso ad Atti esecutivi, il pagamento del credito riconosciutogli, non è ravvisabile acquiescenza preclusiva dell'impugnazione, in quanto tale comportamento non è incompatibile con la volontà di impugnare le parti sfavorevoli della sentenza, al fine di ottenere il soddisfacimento del diritto vantato. (Conf 3890/81, mass n 414538; (Conf 2648/81, mass n 413428).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)