Sez. U, Sentenza n. 3266 del 19/04/1990 (Rv. 466729 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE FERROVIE DELLO STATO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - PROMOZIONE AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE DALL'ACCERTAMENTO PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE FERROVIE DELLO STATO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - PROMOZIONE AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE DALL'ACCERTAMENTO PROFESSIONALE - ILLEGITTIMITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle controversie inerenti ai rapporti di lavoro subordinato del personale delle ferrovie, ove i rapporti stessi siano in atto all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, la quale ha istituito l'ente ferrovie dello stato, con natura di ente pubblico economico, e disposto il suo subingresso nelle posizioni attive e passive facenti capo all'azienda autonoma delle ferrovie dello stato, deve essere affermata anche nel caso di domanda diretta a denunciare la illegittimità dell'esclusione dall'accertamento professionale ai fini della promozione ad una qualifica superiore, in quanto la domanda (indipendentemente dalla questione della persistente operatività della disciplina di tale istituto) investe Atti imprenditoriali e privatistici, non provvedimenti discrezionali del datore di lavoro. (Conf 3123/89, mass n 463242; (Conf 4558/89, mass n 464028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)