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Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014 (Rv. 633717 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Emotrasfusione - Sangue infetto - Danni - Responsabilità del Ministero della Salute - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633717-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)