Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014 (Rv. 633717 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Emotrasfusione - Sangue infetto - Danni - Responsabilità del Ministero della Salute - Configurabilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)