Sez. 1, Sentenza n. 5523 del 12/11/1985 (Rv. 442726 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - ASSOLUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DAL REATO DI TRUFFA IN DANNO DELLA SOCIETÀ RESA CON FORMULA IL "FATTO NON SUSSISTE" MA MOTIVATA DALLA MANCANZA DEL DOLO - ACCERTAMENTO IN SEDE CIVILE DI UNA COLPOSA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DETTI AMMINISTRATORI - AMMISSIBILITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - ASSOLUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DAL REATO DI TRUFFA IN DANNO DELLA SOCIETÀ RESA CON FORMULA IL "FATTO NON SUSSISTE" MA MOTIVATA DALLA MANCANZA DEL DOLO - ACCERTAMENTO IN SEDE CIVILE DI UNA COLPOSA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DETTI AMMINISTRATORI - AMMISSIBILITÀ.*
Anche al fine dell'individuazione dell'efficacia vincolante del giudicato penale nel procedimento civile, secondo la previsione dell'art. 25 cod. proc. pen., l'interpretazione della pronuncia del giudice penale deve essere condotta ponendo il dispositivo in correlazione con la motivazione. Ne consegue che l'assoluzione degli amministratori di una società dal reato di truffa in danno della società medesima, la quale, ancorché impropriamente resa con la formula "il fatto non sussiste", risulti motivata dalla carenza del dolo, non preclude al giudice civile, in Sede di Azione di responsabilità contro i predetti amministratori a norma degli artt. 2392 e segg. cod. civ., di ravvisare negli stessi fatti materiali accertati dal giudice penale gli estremi di una colposa violazione da parte degli amministratori dei loro doveri. (V 2547/79, mass n 398873; (V 2955/76, mass n 381716).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)