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Sez. 1, Sentenza n. 43576 del 13/10/2004 Cc. (dep. 08/11/2004) Rv. 230208 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Revoca prevista dall'art. 54, comma terzo, ord. pen. - Applicabilità a seguito di sentenza di patteggiamento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230208-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La sentenza emessa a seguito di patteggiamento per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, poiché, consistendo nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che é estraneo alla sua natura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)