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Sez. 1, Sentenza n. 5959 del 28/10/1999 Cc. (dep. 04/12/1999) Rv. 214591 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca per successiva "condanna" - Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Qualificabilità come "condanna " - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214591-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Poiché l'art.54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario prevede come causa di revoca della liberazione anticipata la successiva "condanna" per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, deve escludersi che possa dar luogo alla suddetta revoca una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non essendo una tale pronuncia qualificabile come sentenza "di condanna".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)