Sez. 1, Sentenza n. 49442 del 10/10/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261288 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca ex art. 54, comma terzo, ord. pen. - Sentenza di patteggiamento - Idoneità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, può costituire titolo idoneo per la revoca della liberazione anticipata precedentemente concessa, a norma dell'art. 54, comma terzo, legge 26 luglio 1975, in ragione della sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)