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Sez. 2, Sentenza n. 10011 del 08/05/1979 Ud. (dep. 24/11/1979) Rv. 143498 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALORE DI PROVA - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1979-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143498-01

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Le impronte palmari lasciate dall'imputato sul luogo del delitto, costituiscono un elemento di prova non vietato dalla legge, utilizzabile dal giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)