Sez. 2, Sentenza n. 10011 del 08/05/1979 Ud. (dep. 24/11/1979) Rv. 143498 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALORE DI PROVA - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
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Le impronte palmari lasciate dall'imputato sul luogo del delitto, costituiscono un elemento di prova non vietato dalla legge, utilizzabile dal giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)