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Sez. 3, Sentenza n. 19322 del 27/09/2004 (Rv. 577376 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Mancata corresponsione dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale - Conseguenze - Diritto di ritenzione dell'immobile - Configurabilità - Diritto a proseguire lo svolgimento dell'attività, previa corresponsione del canone di locazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577376-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO

Il conduttore di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo al quale, alla cessazione del rapporto, non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento commerciale di cui all'art. 34 della legge n. 392 del 1978 non ha un mero diritto di ritenzione dell'immobile, ma può legittimamente proseguire ad esercitare nell'immobile l'attività economica per la quale lo aveva preso in locazione, dietro pagamento del solo corrispettivo convenuto per la locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)