Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 20/01/2006 (Rv. 586751 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Riconoscimento - Obbligo della corresponsione del canone a carico del conduttore - Persistenza - Fino al soddisfacimento del relativo credito garantino dalla ritenzione - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE
Il conduttore di fondo rustico, al quale sia stato riconosciuto il diritto di ritenzione del fondo medesimo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 203 del 1982 fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito relativo all'indennizzo per i miglioramenti apportati, รจ tenuto, comunque, al pagamento del canone originariamente pattuito tra le parti sino al verificarsi di detta condizione.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20, Cod. Civ. art. 1152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)