Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 29/05/1984 (Rv. 435322 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE - DELL'APPALTATORE - DANNI A TERZI DERIVATI DALL'OPERA APPALTATA, PER MANCHEVOLEZZE DI PROGETTAZIONE E VIZI DI ESECUZIONE - RAPPORTI TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE - ENTITÀ DELLE RISPETTIVE COLPE E GRADUAZIONE DEL RELATIVO ONERE RISARCITORIO - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONCERNENTE L'ESONERO DEL COMMITTENTE DA OGNI RESPONSABILITÀ - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE - DELL'APPALTATORE - DANNI A TERZI DERIVATI DALL'OPERA APPALTATA, PER MANCHEVOLEZZE DI PROGETTAZIONE E VIZI DI ESECUZIONE - RAPPORTI TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE - ENTITÀ DELLE RISPETTIVE COLPE E GRADUAZIONE DEL RELATIVO ONERE RISARCITORIO - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONCERNENTE L'ESONERO DEL COMMITTENTE DA OGNI RESPONSABILITÀ - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Qualora dall'opera appaltata (nella specie, costruzione di edificio) siano derivati, per manchevolezze di progettazione e vizi di esecuzione, danni a terzi, e di tali danni debbano solidalmente rispondere il committente e l'appaltatore, l'indagine diretta a stabilire, nei rapporti interni fra questi ultimi, l'entità delle rispettive colpe e la graduazione del relativo Onere risarcitorio, non può essere risolta in senso favorevole al committente, con riguardo ai danni attinenti all'esecuzione dell'opera medesima, per il solo fatto che una clausola del contratto ne preveda l'esonero da ogni responsabilità, a fronte dell'impegno dell'appaltatore di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pregiudizi ai terzi, atteso che, pur in presenza di una siffatta clausola (la cui validità resta soggetta ai limiti fissati dall'art. 1229 cod. civ.), non può essere esclusa l'addebitabilità al committente di quelle modalità esecutive corrispondenti a Disposizioni tassative impartite tramite il direttore dei lavori, che esorbitino dall'Esercizio di un mero potere di controllo, e siano riconducibili ad una penetrante ingerenza del committente stesso, incompatibile con l'autonomia dello appaltatore (salvo il suo dovere di segnalare al committente la pericolosità delle soluzioni imposte, ove riscontrabile con l'uso della dovuta diligenza). (V 1435/81, mass n 412081; (V 970/80, mass n 404408; (V 3382/77, mass n 386937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)