Sez. L, Sentenza n. 1556 del 08/03/1980 (Rv. 405127 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITA DI CONDIZIONI - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITA DI CONDIZIONI - INSUSSISTENZA.*
Nel nostro ordinamento non esiste un principio di ordine generale che imponga nei rapporti intersoggettivi e, in particolare, nel rapporto di lavoro, parita di trattamento a parita di condizioni e che precluda, quindi, all'autonomia collettiva o individuale di determinare, al di sopra di certe condizioni minime e salvi limiti particolari, differenziate posizioni retributive. (Conf 1180/79, mass n 397397; (Conf 4177/76, mass n 382853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)