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Sez. L, Sentenza n. 1556 del 08/03/1980 (Rv. 405127 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITA DI CONDIZIONI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405127-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A PARITA DI CONDIZIONI - INSUSSISTENZA.*

Nel nostro ordinamento non esiste un principio di ordine generale che imponga nei rapporti intersoggettivi e, in particolare, nel rapporto di lavoro, parita di trattamento a parita di condizioni e che precluda, quindi, all'autonomia collettiva o individuale di determinare, al di sopra di certe condizioni minime e salvi limiti particolari, differenziate posizioni retributive. (Conf 1180/79, mass n 397397; (Conf 4177/76, mass n 382853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)