Sez. 2, Sentenza n. 3143 del 19/10/1972 (Rv. 360929 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
Tutte le controversie in materia di assistenza e previdenza presentano carattere di urgenza e si sottraggono alla sospensione dei termini disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818, tanto nel caso che sia il lavoratore che richieda la prestazione previdenziale o assistenziale nei confronti dell'ente, che l'abbia negata, quanto nel caso che sia l'ente ad agire per il recupero dei crediti nei confronti del datore di lavoro. (Conf 1467'68, mass n 333125).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)