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Sez. 5, Ordinanza n. 23654 del 06/11/2006 (Rv. 595128 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari ex art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959 - Regolarizzazione ex art. 35 della legge n. 342 del 2000 - Estinzione delle liti fiscali pendenti.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595128-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, in caso di mancata dichiarazione, anche parziale, delle indennità di trasferta previste per gli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, i contribuenti sono ammessi alla regolarizzazione e definizione della loro posizione, a norma dell'art. 35 della legge 21 novembre 2000, n. 342, versando le relative imposte sulla base del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli artt. 146 e 154 del d.P.R. n. 1229 del 1959, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data, con conseguente estinzione delle liti fiscali pendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2000 num. 342 art. 35, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 146 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)