Sez. 5, Ordinanza n. 715 del 19/01/2010 (Rv. 611561 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari ex art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959 - Regolarizzazione fiscale ex art. 35 della legge n. 342 del 2000 - Estinzione delle liti fiscali pendenti - Presupposti - Dimostrazione del pagamento integrale del dovuto - Attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale relativo alla mancata dichiarazione, per gli anni 1993 - 1997, delle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, previste dall'art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959, l'art. 35 della legge n. 342 del 2000, nell'individuare le modalità attraverso cui il contribuente può ottenere l' estinzione dei giudizi fiscali pendenti, non richiede che l'Agenzia delle Entrate attesti l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto, né richiede una sorta di accettazione in presenza di regolare domanda. Ne deriva che il giudice, investito della controversia fiscale suscettibile di regolarizzazione, può valutare autonomamente la documentazione prodotta dal contribuente e dichiarare l'estinzione del giudizio, fermo restando il potere dell'Ufficio finanziario di rilevare successivamente l'inesistenza dei presupposti del condono e richiedere, di conseguenza, la revoca dell'ordinanza emessa dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2001 num. 342 art. 35, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)