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Sez. 5, Sentenza n. 5078 del 12/03/2004 (Rv. 571050 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ex art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959 - Natura retributiva - Conseguenze - Assoggettamento ad IRPEF, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) - Legittimità - Tassa del dieci per cento sull'indennità di trasferta, ex art. 154 del citato d.P.R. n. 1229 del 1959 - Natura di imposizione indiretta e non di acconto sull'IRPEF - Configurabilità - Violazione del divieto di doppia imposizione o dell'art. 53 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571050-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di redditi di lavoro dipendente, l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio ha sede, ha intrinseca natura retributiva e non di mero rimborso spese, con la conseguenza della sua assoggettabilità ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997, che ha introdotto - ma senza efficacia retroattiva - un trattamento fiscale più favorevole dell'indennità stessa). In ordine, poi, alla tassa del dieci per cento dovuta dagli ufficiali giudiziari sull'indennità di trasferta, ai sensi dell'art. 154, primo comma, del citato d.P.R. n. 1229 del 1959 (come sostituito dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14), la stessa integra - come risulta dalle modalità della sua corresponsione, tipiche dell'imposizione indiretta - una vera e propria tassa su singoli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, e non già un'imposta diretta (a titolo di acconto ai fini dell'IRPEF), senza che possa rilevare, in contrario, la qualificazione di acconto data a detta tassa dall'art. 35 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - il quale non ha natura interpretativa e va inteso nel quadro delle sue finalità di definizione agevolata delle posizioni tributarie pendenti - , e senza che, d'altra parte, sia configurabile alcuna violazione del divieto di doppia imposizione, né del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost..

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 CORTE COST., Legge 15/01/1991 num. 14 art. 10, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 35, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)