Sez. 2, Sentenza n. 9753 del 19/01/1984 Ud. (dep. 08/11/1984) Rv. 166559 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - RATIO E AMBITO DI APPLICAZIONE - CASSAZIONE - RICORSO - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - PLURALITÀ D'IMPUTATI - MANCATO ACCOGLIMENTO IN APPELLO DEI MOTIVI ESTENSIBILI DI UNO DI ESSI - DOGLIANZE DEL COIMPUTATO IL CUI GRAVAME SIA STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE E DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - LEGITTIMAZIONE A RICORRERE IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - RATIO E AMBITO DI APPLICAZIONE - CASSAZIONE - RICORSO - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - PLURALITÀ D'IMPUTATI - MANCATO ACCOGLIMENTO IN APPELLO DEI MOTIVI ESTENSIBILI DI UNO DI ESSI - DOGLIANZE DEL COIMPUTATO IL CUI GRAVAME SIA STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE E DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - LEGITTIMAZIONE A RICORRERE IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'effetto estensivo della impugnazione trova la sua "ratio" nel fine di evitare contraddittorietà di giudicati in relazione ad identiche situazioni giuridiche ed opera esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento dei motivi estensibili. Ne consegue, pertanto, che - ove i motivi proposti dall'imputato ritualmente appellante siano stati respinti - il coimputato, il cui gravame sia stato dichiarato inammissibile, e quello non appellante non sono legittimati a ricorrere per Cassazione per dedurre censure riguardanti l'estensibilità dei motivi. (V mass n 152396; (V mass n 157996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)