Sez. U, Sentenza n. 4401 del 23/07/1979 (Rv. 400942 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE SENZA SUBORDINAZIONE CON UN MEDICO - DOMANDA DI QUEST'ULTIMO DIRETTA ALLA CONDANNA DELL'ISTITUTO ALLA CONSEGNA DEI RICETTARI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE SENZA SUBORDINAZIONE CON UN MEDICO - DOMANDA DI QUEST'ULTIMO DIRETTA ALLA CONDANNA DELL'ISTITUTO ALLA CONSEGNA DEI RICETTARI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
La domanda, con la quale un medico cosiddetto convenzionato o mutualistico, che sia legato all'INAM da un contratto di prestazione d'opera professionale senza subordinazione gerarchica (alla stregua della speciale disciplina prevista dall'accordo il 3 marzo 1955 con la federazione nazionale degli ordini dei medici, approvato con DM 1 luglio 1955), agisca, ancorche in via cautelare e d'urgenza secondo la procedura prevista dall'art 700 cod proc civ, al fine di conseguire la condanna dell'istituto alla consegna dei ricettari, necessari per l'assistenza dei malati assicurati, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, la quale trae titolo da quel contratto e non e suscettibile di degradazione a mero interesse legittimo per effetto dell'Esercizio dei poteri autorganizzativi spettanti all'istituto medesimo, e, pertanto, e devoluta alla cognizione del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., DM 01/07/1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)