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Sez. U, Sentenza n. 1285 del 19/02/1983 (Rv. 426073 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONFERIMENTO DA PARTE DELL'ENPAS DI INCARICO AMBULATORIALE AD UN MEDICO SPECIALISTA - NATURA DEL RAPPORTO - PRIVATISTICA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1983-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426073-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONFERIMENTO DA PARTE DELL'ENPAS DI INCARICO AMBULATORIALE AD UN MEDICO SPECIALISTA - NATURA DEL RAPPORTO - PRIVATISTICA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Qualora con il conferimento da parte dell'ENPAS di incarico ambulatoriale ad un medico specialista si costituisca un rapporto privo di assoggettamento gerarchico e di inserimento del medico medesimo nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente, pure se caratterizzato da un vincolo di sorveglianza correlato alla natura continuativa e coordinata della suddetta attività, il rapporto stesso esula dall'ambito del pubblico impiego e configura una prestazione d'opera professionale, regolata da disciplina privatistica. Ne consegue che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda inerente al suddetto rapporto, ancorché diretta al conseguimento di provvedimenti urgenti a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., e che inoltre i poteri di detto giudice non trovano limitazioni, in relazione al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, per il caso in cui la domanda stessa insorga avverso l'esonero dall'incarico per conseguire la reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto una siffatta richiesta non interferisce su Atti amministrativi, ma su Atti di autonomia negoziale resi dall'ente pubblico nella gestione di un rapporto privatistico. (V 3499/81, mass n 414098; (V 3498/81, mass n 414097; (V 4401/79, mass n 400942; (V 983/79, mass n 397179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)