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Sez. L, Sentenza n. 1200 del 12/02/1985 (Rv. 439319 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 576 - CREDITO CONTRIBUTIVO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439319-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1980 N. 576 - CREDITO CONTRIBUTIVO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2948 N. 4 COD. CIV. - DECORRENZA.*

Il credito contributivo annuale della cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, prima della entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n. 576 sulla riforma del sistema previdenziale forense (i cui artt. 17 e 19, in tema di modalità di accertamento e di assoggettamento di detto credito a prescrizione decennale, non spiegano effetti retroattivi), si prescrive con il decorso di cinque anni, atteso che l'Obbligo contributivo, in difetto di diversa disposizione di legge, va ricondotto nell'ambito della previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., traducendosi in una prestazione periodica, dipendente da un unico rapporto, che si concreta in versamenti autonomi e distinti per ogni relativa scadenza. Sempre nella normativa anteriore alla citata legge del 1980, il suddetto termine quinquennale decorre dalla scadenza del mese di settembre successivo all'individuazione ed iscrizione in via provvisoria dell'obbligato, in considerazione del fatto che entro tale mese la cassa ha il potere-dovere di quantificare - mediante le informazioni trasmesse dagli uffici delle imposte (art. 21 R.d. 25 giugno 1940 n. 954) - il reddito dello iscritto medesimo, restando peraltro escluso che tale decorrenza riguardi anche - in caso di contestazione del reddito del professionista da parte dell'amministrazione finanziaria - il diritto della cassa ai conguagli retributivi arretrati, la cui prescrizione può invece cominciare a decorrere soltanto dalla definizione della pendenza fiscale. (V 3219/84, mass n 435260; (V 4678/82, mass nn 422620 e 422621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. 25/06/1940 num. 954 art. 21, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)