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Sez. U, Sentenza n. 930 del 13/12/1995 Ud. (dep. 29/01/1996) Rv. 203426 - 01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Decisione - In genere | Sentenze interpretative di rigetto - Efficacia "erga omnes" - Esclusione - Efficacia nel giudizio "a quo" - Vincolo interpretativo per il giudice - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203426-01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Decisione - In genere

Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono munite dell'efficacia "erga omnes" propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente e non sono vincolanti per il giudice, al quale è consentito discostarsi dall'interpretazione da esse fornita e sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'identica disposizione, per le medesime ragioni già disattese. Nel giudizio "a quo", tuttavia, la sentenza interpretativa di rigetto determina il sorgere di una preclusione endoprocessuale derivante dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega a quello principale: ne consegue che la medesima questione non può essere riproposta né nel medesimo grado né in quelli successivi dello stesso processo e che il giudice remittente non può attribuire alla disposizione di legge denunciata la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur se resta libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza, non collidano con norme e principi costituzionali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 18 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)