Sez. U, Sentenza n. 165 del 02/02/1965 (Rv. 310189 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETÀ (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - SUCCEDENTISI NEL TEMPO - EFFETTI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETÀ (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - SUCCEDENTISI NEL TEMPO - EFFETTI.*
Sopravvenuto un nuovo regolamento edilizio, la costruzione iniziata o compiuta in contravvenzione al regolamento precedente, deve ritenersi legittima con riguardo all'epoca dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni, ma rimane illegittima per quel periodo di tempo in cui contrastava con le leggi vigenti e la sanatoria ha efficacia soltanto ex nunc, con la conseguenza che, se si prova che, durante il tempo in cui e durata quell'illegittimità e quel contrasto con le leggi allora in vigore, la costruzione ha prodotto dei danni, essi sono risarcibili. (contra 3404/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)