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Sez. 3, Sentenza n. 1966 del 05/12/2001 Ud. (dep. 21/01/2002) Rv. 220852 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Sentenza di condanna - Confisca - Piano di recupero adottato dal consiglio comunale o successivo rilascio di autorizzazione - Idoneità ad escludere la confisca - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220852-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di lottizzazione abusiva, la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o la successiva autorizzazione a lottizzare, anche se atti non idonei ad incidere sulla penale responsabilità dei soggetti coinvolti, impedisce che con la sentenza di condanna venga disposta la confisca prevista dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e, se la confisca sia stata disposta, ne impone la revoca, atteso che diversamente il provvedimento giurisdizionale si renderebbe incompatibile con l'esercizio dei poteri legislativamente attribuiti alla pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)